Natura

Art. 1

Il Consiglio pastorale parrocchiale (di seguito più brevemente indicato C.P.P.) è l’organismo ecclesiale nel quale sacerdoti, religiosi e laici prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale” della comunità parrocchiale.

Esso consente, garantisce e promuove la corresponsabilità dei membri della parrocchia, sotto la guida del parroco “che fa le veci del Vescovo” e che “in certo modo lo rende presente”.

Esso manifesta inoltre la ricchezza e la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia e contribuisce sommamente allo sviluppo della comunione e della missione, che sono dimensioni essenziali della vita ecclesiale.

Compiti

Art. 2

§1 I Compiti del C.P.P. sono :

  • studiare ed approfondire tutto quanto riguarda la vita della parrocchia nei suoi diversi aspetti: evangelizzazione e catechesi, liturgica, carità; formazione e promozione dei vari settori della pastorale speciale; presenza nel territorio;

  • individuare le esigenza pastorali prioritarie;

  • elaborare un programma pastorale annuale, tenendo conto di quello diocesano e di unità pastorale valorizzando persone e strutture della comunità;

  • verificare con scadenze periodiche l’attuazione del programma.

§2 Il C.P.P. ha solamente voto consultivo; va però tenuto presente che il termine “consultivo” assume, in questo caso, un significato del tutto particolare, poiché la funzione del C.P.P. si esercita all’interno della comunità ecclesiale , nella quale i vari carismi, dei laici, dei religiosi e della gerarchia devono integrarsi in uno spirito di comunione.

Composizione

Art.3

§2 Il C.P.P. deve risultare immagine della comunità parrocchiale, in esso pertanto sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutte le componenti ecclesiali presenti nella parrocchia.

La partecipazione al C.P.P. si radica sui sacramenti del Battesimo e della confermazione, Ai membri del C.P.P. si richiede maturità cristiana ed effettiva disponibilità al servizio.

§3 I Consiglieri debbono ricercare costantemente la piena comunione con la Chiesa, in particolare con il magistero gerarchico; distinguendosi per coerenza di vita cristiana; essere capaci di comprendere i problemi della comunità, disponibili all’ascolto e al servizio, impegnati a costruire la comunità nella carità e nella varietà dei carismi.

Debbono aver compiuto i 18 anni di età.

Art.4

Di diritto fanno parte del C.P.P. il parroco, i sacerdoti ed i diaconi permanenti addetti alla cura pastorale della parrocchia.

Art.5

Le comunità religiose presenti nel territorio parrocchiale eleggono al loro interno uno/a due rappresentanti al C.P.P.

Fa parte del C.P.P. un congruo numero di laici, da determinarsi in base al numero degli abitanti della parrocchia e della complessità della sua vita pastorale.

Art.6

Il C.P.P. mantiene i suoi legami con l’équipe di Unità pastorale zonale e con le strutture pastorali diocesane mediante propri rappresentanti stabili od occasionali.

Strutturazione

Art.7

Organi del C.P.P. sono: il Presidente, il Segretario/a, la Segreteria.

Art.8

Il Presidente del C.P.P. è il Parroco. Spetta al presidente:

– Convocare e presiedere il C.P.P.

– Stabilire l’ordine del giorno, insieme alla Segreteria per le riunioni.

– Approvare e rendere esecutive le decisioni maturate nel C.P.P.

Art.9

Il Segretario/a è eletto dai membri del C.P.P. Deve essere un laico. Spetta al

Segretario:

  • Trasmettere a nome del Presidente, l’avviso di convocazione e relativo ordine del giorno ai consiglieri;

  • Raccogliere proposte o latri contributi dai consiglieri per presentarli in Segreteria ;

  • Redigere il verbale riunioni;

  • Tenere l’archivio del C.P.P. e curarne la documentazione.

Art.10

La Segreteria è composta dal Segretario e da alcuni membri eletti dal C.P.P.

Spetta alla Segreteria:

  • Preparare con il contributo specifico del Presidente, la convocazione del C.P.P. e l’ordine del giorno;

  • Collaborare con il Parroco all’attuazione di quanto maturato in Consiglio e che il Parroco propone alla comunità;

  • Assicurare il collegamento costante del C.P.P. con la comunità.

Art.11

Per un lavoro più efficace il C.P.P. si può articolare in Commissioni. Esse hanno il compito di studiare, approfondire, programmare e attuare il lavoro di un determinato settore pastorale, su mandato o incarico del Parroco dopo aver sentito il Consiglio stesso.

Le commissioni sono formate da membri del C.P.P. ed eleggono al loro interno un segretario che coordini il lavoro; di esse possono far parte anche altri membri “esterni” al C.P.P.

Le proposte formulate dalle Commissioni vengono comunicate alla Segreteria e successivamente illustrate al Consiglio della rispettivo incaricato.

Art.12

  1. Il C.P.P. è convocato da Presidente e si riunisce almeno quattro volte l’anno. Può essere richiesta la sua convocazione in modo straordinario da almeno due terzi dei suoi membri.

  2. Le riunioni possono essere aperte a tutti, a giudizio del Consiglio stesso. Quando è opportuno, il C.P.P. d’intesa con il Presidente , può invitare alle riunioni altre persone in qualità di esperti, senza diritto di voto.
  3. Le riunioni sono valide quando partecipa almeno la metà dei membri.
  4. La convocazione deve esser trasmessa ai consiglieri almeno una settimana prima della riunione e deve precisare gli orari di inizio e il lavoro della riunione precedente.

  5. La discussione in consiglio viene regolata da un Moderatore nominato dal Consiglio stesso.

  6. Ogni argomento viene presentato dal relatore incaricato, che in merito ha steso uno schema (da presentare per tempo alla Segreteria o al Parroco).

Durata

Art.13

Il C.P.P. ha durata di tre anni. I Consiglieri possono essere rieletti per un altro triennio e non oltre, se non dopo l’interruzione di un triennio.

Il C.P.P. scade quando il Parroco “pro tempore” ha cessato il suo mandato.

Art.14

Un Membro decade dal C.P.P. o per dimissioni o per assenze senza giustificazione a tre sedute consecutive e sarà sostituito con i seguenti criteri:

– Se è rappresentante di un gruppo avviene una nuova designazione da parte del gruppo stesso.

– Se è stato eletto dalla comunità, gli succede il primo candidato non eletto.

Rinnovo del Consiglio Pastorale

Art.15

Alla fine del suo mandato, il Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale, nomina un’apposita commissione incaricata di preparare le elezioni, sulla base delle norme suggerite dal decreto Arcivescovile 19/3/1986 e sue eventuali modifiche, tenendo presenti le esigenze della comunità parrocchiale.